Piano nazionale anticorruzione 2025 – Delibera n. 19 del 28 gennaio 2026
FASE ESECUTIVA: RISCHI E MISURE PREVENTIVE
Di seguito, una sintesi delle possibili criticità che si insinuano nella fase di esecuzione dei contratti pubblici e delle misure preventive suggerite dal Piano nazionale anticorruzione 2025, con delibera del 28 gennaio u.s.
Premessa: la gestione del rischio nella fase esecutiva
La fase di esecuzione rappresenta il “momento della verità” per ogni commessa pubblica, perché ha a che fare con il raggiungimento del risultato atteso e con il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico poste alla base della gara. L’ANAC evidenzia come in questo segmento, in cui l’attenzione delle Amministrazioni potrebbe venire a calare dopo gli sforzi profusi durante la procedura di gara, vi possano essere rischi derivanti dalle naturali sollecitazioni della realtà operativa che potrebbero prestare il fianco ad azioni non coerenti con il quadro normativo di riferimento e opacità.
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Contratti pubblici di servizi e forniture
Nell’ambito dei contratti pubblici di servizi e forniture, l’ANAC ha sottolineato che potenziali problematiche potrebbero configurarsi per il caso in cui l’Amministrazione eserciti una vigilanza puramente formale sull’esecutore. In particolare, ANAC rileva che, quando la lex specialis – segnatamente, la documentazione contrattuale – non definisce con precisione i criteri e le modalità del controllo dell’Amministrazione, da svolgere in fase esecutiva, si crea una zona d’ombra che il DEC potrebbe gestire con eccessiva discrezionalità, agendo anche in favor dell’operatore pur di portare a termine la commessa. Uno degli eventi rischiosi è che l’appaltatore venga meno all’impegno, offerto in gara, di prestare determinate migliorie tecniche: in assenza di verifiche puntuali, l’appaltatore potrebbe avere interesse ad ottenere profitto, erogando un servizio di qualità inferiore a quella offerta.
Per contrastare queste derive, l’ANAC propone l’adozione di piani di controllo predefiniti già nei documenti di gara, che obblighino il DEC a utilizzare check-list analitiche (che rispecchino lo specifico capitolato e l’offerta tecnica dell’appaltatore), a redigere verbali periodici che attestino l’effettiva rispondenza qualitativa delle prestazioni rese (che dovranno essere a loro volta oggetto di controlli a campione), a effettuare controlli e ispezioni obbligatorie nel cantiere anche senza preavviso. Inoltre, la separazione netta tra la figura del RUP e quella del DEC per i contratti complessi serve a garantire un doppio livello di verifica, riducendo le possibilità di collusione.
L’ANAC raccomanda, inoltre, il potenziamento dei corsi di formazione dei soggetti addetti ai controlli e il ricorso a strumenti digitali per tracciare l’esecuzione del contratto e segnalare le inadempienze in modo automatico (ANAC sembra riferirsi agli smart contracts, che tuttavia sono ancora scarsissimamente impiegati).
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Contratti di lavori pubblici
Per quanto riguarda i lavori, il fulcro del pericolo è individuato nelle varianti in corso d’opera. ANAC individua come particolarmente rischioso il ricorso a varianti non giustificate da reali esigenze tecniche, ma utilizzate per “aggiustare” l’utile dell’impresa o coprire errori progettuali. A questo si aggiunge la possibile accettazione di materiali qualitativamente inferiori o non conformi al capitolato, che potrebbe essere avallata da una direzione lavori che agisca in maniera superficiale.
La misura di prevenzione principale risiede nell’istituzione di un sistema di monitoraggio statistico sulle varianti: se un’Amministrazione o una specifica impresa ricorrono troppo spesso a tale strumento, deve scattare un alert interno.
Sempre in fase di esecuzione, sono inoltre evidenziati fattori di rischio relativi a: (i) l’effettivo impiego delle risorse umane e strumentali dell’ausiliaria previsto nell’eventuale contratto di avvalimento; (ii) l’applicazione di penali.
Nel primo caso, ANAC raccomanda l’adozione di badge di cantiere (esistono già da anni, ma andrebbero implementati in ogni cantiere) per la verifica informatizzata della riconducibilità del personale e dei mezzi presenti in cantiere all’impresa ausiliaria.
In merito alle penali, ANAC rileva che il pericolo è la falsa attestazione di avvenuta fine lavori (anche per lavorazioni di piccola entità) e del rispetto del termine previsto per la rendicontazione dei finanziamenti, con l’effetto di non applicare all’impresa delle penali che sarebbero invece maturate. Per far fronte a tale rischio, ANAC suggerisce di prevedere controlli interni, anche a campione, per la verifica della corretta e tempestiva trasmissione alla BDNCP dei dati sulla conclusione del contratto e del rispetto del termine eventualmente assegnato al DL nel certificato di ultimazione lavori per il completamento di lavorazioni di piccole entità, oltre che l’adozione di circolari o regolamenti che raccomandino che la certificazione di fine lavori sia accompagnata da elementi utili a certificarne la veridicità.
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Il subappalto
ANAC rileva che, con il nuovo Codice e il successivo intervento correttivo di cui al d.lgs. n. 209/2024, il subappalto, data l’ampia estensione dell’istituto, si conferma un ambito ad elevato rischio di criticità, da presidiare con misure di prevenzione della corruzione.
Il rischio maggiore è legato all’inerzia amministrativa che può portare all’ingresso in cantiere di soggetti non adeguatamente controllati, anche sotto il profilo di eventuali condotte illecite o legami con la criminalità organizzata.
Ulteriore aspetto rischioso riguarda il “dumping contrattuale”: il subappaltatore potrebbe applicare un CCNL meno oneroso, riducendo le tutele per i lavoratori, creando un vantaggio illecito.
Per prevenire tali rischi, ad avviso di ANAC, l’Amministrazione deve dotarsi di protocolli operativi stringenti che impongano una verifica tempestiva dei requisiti e dell’equivalenza delle tutele economiche e normative. Anche qui, è incentivato l’uso dei badge di cantiere, oltre che la verifica sistematica della tracciabilità finanziaria tra appaltatore e subappaltatore, per mantenere la trasparenza della filiera.
ANAC segnala inoltre che, in fase esecutiva, vi è anche il rischio che si ricorra ad accordi collusivi per celare la perdita di requisiti del subappaltatore. È pertanto raccomandato l’inserimento di clausole contrattuali che prescrivano l’obbligo del subappaltatore di comunicare tempestivamente l’eventuale perdita della qualificazione posseduta e prevedano controlli serrati sul rispetto di tale obbligo che altrimenti resterebbe privo di effettività.
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Accordi di collaborazione
Con riferimento agli accordi di collaborazione, ANAC individua come possibili eventi rischiosi, (i) l’inserimento di clausole premiali che possano astrattamente avvantaggiare un operatore economico in danno di altri o possano portare ad accordi collusivi tra tutte le parti coinvolte per conseguire i benefici legati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’accordo; (ii) la mancanza di una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti negli accordi di collaborazione.
Per quanto riguarda le clausole premiali, ANAC raccomanda la previsione di clausole chiare e precise legate al raggiungimento di obiettivi oggettivamente rendicontabili, oltre che l’adozione di un modello organizzativo che permetta tale rendicontazione e monitoraggio sullo stato di raggiungimento dei risultati. Inoltre, si raccomanda la previsione a monte, in maniera chiara e trasparente, del ruolo di ciascun soggetto coinvolto e le relative responsabilità.
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Collegio Consultivo Tecnico
In tema di CCT, ANAC evidenzia innanzitutto come il carattere fiduciario della nomina dei componenti, unito al ruolo particolarmente delicato affidato al Collegio nella composizione delle criticità emergenti soprattutto in fase di esecuzione contrattuale, richieda l’adozione di adeguate misure di prevenzione e gestione dei potenziali conflitti di interessi. Sussiste infatti il rischio di possibili forme di collusione tra l’organo collegiale e le parti contrattuali, nonché quello relativo al superamento dei limiti degli incarichi assegnati, circostanza che, per legge, comporta la decadenza automatica dei componenti.
Una criticità ulteriore che viene evidenziata riguarda la possibilità che la verifica dei requisiti di incompatibilità o del rispetto dei limiti di incarico non sia condotta in modo rigoroso. Tale superficialità potrebbe determinare la nomina di soggetti che, pur apparendo formalmente idonei, conservino interessi preesistenti o potenziali legami con le parti del contratto, finendo così per compromettere l’obiettività del Collegio.
Infine, non va sottovalutato, sempre secondo l’Autorità, il rischio che possano non emergere i compensi erogati in favore dei componenti.
Al fine di mitigare o elidere tali potenziali criticità, ANAC raccomanda di effettuare verifiche e introdurre strumenti (es. istituzione e pubblicazione di un elenco di professionisti in possesso dei necessari requisiti per la nomina a componenti del CCT) per assicurare la parità di trattamento e la non discriminazione nella fase di nomina, garantendo al contempo adeguate misure di trasparenza nella composizione dell’organo. A tal proposito, occorre tenere conto degli obblighi indicati da ANAC nell’Allegato 1 alla delibera n. 264/2023 relativi alla pubblicazione, nella Sezione Amministrazione Trasparente delle SSAA, dei dati identificativi e del CV dei componenti.
È inoltre considerato opportuno prevedere misure volte a garantire la trasparenza dei compensi erogati (compatibilmente con le misure di anonimizzazione) e delle decisioni assunte.