Novembre 11, 2021

L’ACCESSO DELLE PMI ALLE PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA: ANALISI COMPARATISTICA E SPUNTI EVOLUTIVI

by Studio Valaguzza in Approfondimenti
  1. Quadro normativo italiano ed europeo

Alla vigilia dell’attuazione delle misure previste dal “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (“PNRR”), il nostro ordinamento si accinge ad affrontare sfide importanti: una tra queste risulta dalla necessità di favorire l’accesso della piccola e media impresa (“PMI”) alle procedure di evidenza pubblica.

Infatti, il Decreto Governance (D.L. n. 77/2021) ha sancito, all’art. 47 – quater, comma 1, la possibilità di prevedere nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, dei criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell’offerta. Inoltre, al comma 2, è stato precisato che l’attuazione del comma 1 deve avvenire compatibilmente con quanto previsto dal diritto dell’Unione Europea, e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Invero, il legislatore europeo ha più volte chiarito che, nel contesto del public procurement, ricorre l’esigenza di incoraggiare le PMI con misure ad hoc.

Innanzitutto, rileva il “Codice europeo di buone pratiche per facilitare l’accesso delle PMI agli appalti pubblici”, pubblicato nel giugno 2008 congiuntamente allo “Small Business Act[1] (“SBA”).

Lo Small Business Act è un documento non vincolante che costituisce la base delle politiche europee in favore delle PMI. Il documento intende promuovere l’imprenditorialità e formulare regole conformi al principio per cui occorre “pensare anzitutto in piccolo”. Difatti, lo SBA è riassumibile in dieci principi che costituiscono la base per rafforzare le PMI e tra cui, ai fini della presente trattazione, appare rilevante il n. 5: “adeguare l’intervento politico pubblico alle esigenze delle PMI: facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e usare meglio le possibilità degli aiuti di Stato per le PMI”.

Anche il Codice europeo di buone pratiche è un documento che, pur non avendo un carattere vincolante, sicuramente costituisce un supporto agli Stati membri per l’elaborazione dei vari piani di azione atti a facilitare l’accesso delle PMI agli appalti pubblici. Infatti, il documento ha effettuato un raffronto delle politiche adottate dai vari Stati membri ed ha individuato una serie di opzioni percorribili, tra cui:

  • la suddivisione dei contratti in lotti;
  • lo sfruttamento del raggruppamento degli operatori economici;
  • la pubblicizzazione del subappalto;
  • l’incentivo all’utilizzo delle procedure di appalto telematiche (e– procurement).

Successivamente, i principi generali racchiusi nel sopracitato codice hanno trovato matrice normativa all’interno della Direttiva n. 24/2014, la quale statuisce che: “dato il potenziale delle PMI per la creazione di posti di lavoro, la crescita e l’innovazione, è importante incoraggiare la loro partecipazione agli appalti pubblici” sia tramite disposizioni della direttiva, che tramite iniziative di carattere nazionale. Dunque, l’obiettivo perseguito dalla Direttiva è quello di aumentare la percentuale di appalti aggiudicati alle PMI rispetto all’ammontare complessivo degli stessi. Al tempo stesso, si afferma che non si ritiene appropriato imporre delle percentuali obbligatorie di coinvolgimento delle PMI[2].

Dunque, dal dettato normativo si deduce che l’Unione Europea ha aderito ad un modello di sostegno “soft” in quanto, pur riconoscendo l’importanza delle PMI, ha contemperato l’esigenza di favorire le stesse con i principi di libera concorrenza e non discriminazione di cui sopra.

Nel nostro ordinamento, il D.Lgs. n. 50/2016 ha cercato di trasporre in plurime disposizioni quanto previamente espresso dalla politica europea, considerato che le PMI in Italia costituiscono quasi il 98% della realtà imprenditoriale e producono il 66,9% della forza lavoro.

  • L’art. 30 enuncia, tra i vari principi che governano l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, che “i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese[3].
  • L’art. 51 disciplina la suddivisione della gara in lotti. Si stabilisce che “al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali (…), ovvero in lotti prestazionali (…)”. Inoltre, “nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese (…)[4]”. Detta precisazione risulta fondamentale dal momento che suddividere un appalto di lavori di grandi dimensioni in pochi lotti renderebbe comunque inaccessibile alle PMI la possibilità di partecipare alla gara.
  • L’art. 83, comma 2 richiama il favor partecipationis delle PMI nella parte in cui prevede che i criteri per la selezione dell’affidamento di lavori devono essere disciplinati nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1[5] del medesimo articolo, e secondo una logica che favorisca l’accesso da parte delle PMI.
  • L’art. 95, comma 13, avente ad oggetto i criteri di aggiudicazione dell’appalto, sancisce che “compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta (…) per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie impresedei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di affidamento”.

Nonostante le plurime previsioni normative, occorre precisare che le politiche europee non sembrano aver prodotto un impatto rilevante nel nostro ordinamento. Il Fact Sheet relativo allo Small Business Act europeo ha evidenziato che l’Italia è posizionata al di sotto della media europea con riferimento alla quota di appalti pubblici aggiudicati alle PMI[6].

  1. Uno sguardo alla normativa francese

Ad oggi, la Francia è sicuramente uno degli Stati che sembra essersi maggiormente interessato alla questione.

Occorre preliminarmente rammentare che nel Code de la Commande Publique (“CCP”) la regola generale che governa le procedure di affidamento, conformemente alle disposizioni europee, è la suddivisione in lotti.

Infatti, all’articolo R.2113-1 si prevede che le amministrazioni aggiudicatrici devono necessariamente indicare, nei documenti di gara, se gli operatori economici possono presentare offerte relative all’aggiudicazione di uno o più lotti. Ciò nonostante, è possibile derogare alla lottizzazione ai sensi degli artt. R.2113-2 e 2113-3, seppur a condizione che la scelta sia adeguatamente motivata.

In aggiunta, una ulteriore misura che favorisce l’accesso delle PMI alle procedure di evidenza pubblica è stata introdotta dall’art. 131 della “Loi de l’accélération et semplification de l’action publique” (“ASAP”) – pubblicata l’8 dicembre 2020 – che ha determinato la modifica del CCP.

Difatti, è stata individuata, per l’accesso ai cc.dd. “appalti globali” di cui all’art.  L.2171 -1[7] del CCP – ovverosia gli appalti pubblici che derogano alla regola della lottizzazione – la riserva di una quota minima di esecuzione del contratto che il contraente si impegna ad affidare alle piccole e medie imprese o agli artigiani. Questa quota minima deve essere stabilita dalle condizioni previste da un apposito regolamento[8].

Nel merito, il Decreto n. 2021 – 357 del 30 marzo 2021 ha perpetuato il sistema temporaneo messo in atto nel contesto dello stato di emergenza sanitaria dall’ordinanza n. 2020-738 ed ha fissato la quota ad un minimo del 10% del valore stimato di un contratto pubblico (Art. R. 2171-23).

Trattasi di una percentuale analoga a quella prevista per i contratti di partenariato (articolo R. 2213-5), in ragione delle analogie che emergono tra i due, in termini di natura globale della missione affidata e del loro valore elevato. In effetti, si tratta di procedure di affidamento a cui è difficile accedere per le PMI in quanto queste ultime non dispongono di risorse sufficienti a realizzare da sole i servizi oggetto dei contratti pubblici.

Tuttavia, l’articolo R. 2171-23 dello stesso codice ha previsto un’eccezione alla sopracitata quota minima ove non ci siano PMI sufficientemente qualificate o disponibili per raggiungere la percentuale del 10%.

Nella suddetta ipotesi occorre informare immediatamente il committente e giustificare l’impossibilità di assegnare almeno il 10% del contratto a PMI o artigiani. Il committente dovrà poi esaminare, subordinatamente al controllo del giudice, se il motivo appare giustificato e coerente.

In aggiunta, il codice prevede che il tasso minimo di subappalto garantito alle PMI costituisce un criterio di selezione per incoraggiare le imprese ad andare oltre la quota minima fissata dal legislatore. Nel merito si richiama l’articolo 2152-9 nella parte in cui sancisce che “il committente tiene conto, tra i criteri di aggiudicazione degli appalti globali di cui all’articolo L. 2171-1, della parte di esecuzione dell’appalto che l’offerente si impegna ad affidare alle piccole e medie imprese o agli artigiani[9]”.

Giova tener presente che, a causa della recente introduzione di questa misura, i servizi ministeriali francesi non dispongono ancora di dati sul tasso medio osservato nella pratica, né tantomeno hanno ottenuto un riscontro sul tasso applicato nel contesto dei contratti di partenariato.

In ogni caso, i relatori sono convinti che l’attuazione dell’articolo 2152-9 dovrebbe ottenere un riscontro positivo[10].

  1. Uno sguardo alla normativa spagnola

 La Spagna ha implementato la Direttiva Europea n. 24/2014 attraverso la “Ley de Contratos del Sector Público” (“LCSP”)[11].

Nel Paese Iberico, difatti, le piccole e medie imprese (pequeñas y medianas empresas, PYME) costituiscono quasi il 99% delle imprese, di cui il 95% sono microimprese e generano il 72% dell’impiego nazionale.

La legge sopracitata individua già all’interno dei propri principi direttivi, segnatamente all’art. 1, comma 3, nonché all’art. 28, comma 2, la facilitazione dell’accesso alla contrattazione pubblica non solo da parte delle piccole e medie imprese, ma anche da parte delle imprese del terzo settore.

A queste disposizioni generali seguono le norme sostanziali dedicate all’agevolazione delle PMI nella procedura di aggiudicazione dei contratti pubblici, le quali sono riassumibili in cinque punti:

  • in primo luogo, l’art. 28, comma 4 impone alle stazioni appaltanti di programmare l’attività di contrattazione secondo piani pluriennali ed annunci di previa informazione. Inoltre, l’art. 63 obbliga le stesse a pubblicare il fascicolo di gara completo. In entrambi i casi le pubbliche amministrazioni devono avvalersi di un’unica piattaforma nazionale, la c.d. Plataforma de Contratos del Sector Público, in modo tale che le PMI interessate possano essere permanentemente e facilmente informate;
  • la seconda novità normativa non riguarda esclusivamente le PMI; tuttavia, queste ultime ne risultano avvantaggiate in modo particolare, in quanto gli artt. 88 ed 89 prevedono che la capacità economica e finanziaria nei contratti di lavori e di forniture di valore inferiore alla soglia di € 500.000, oltre che delle imprese costituite da non più di cinque anni, possa essere verificata da parte delle amministrazioni aggiudicatrici sulla base dei seguenti criteri:
  1. indicazione del personale tecnico o dell’organismo tecnico di cui l’operatore economico intenda avvalersi nell’esecuzione del contratto;
  2. titoli accademici e professionali dell’imprenditore, dei dirigenti dell’impresa e degli addetti ai lavori;
  3. indicazione delle misure di tutela ambientale che l’operatore economico intenda impiegare nella fase esecutiva del contratto;
  4. dichiarazione relativa all’organico medio annuo dell’impresa e relativa al numero dei dirigenti degli ultimi tre anni;
  5. dichiarazione relativa ai macchinari, ai materiali e all’equipe tecnica impiegati per l’esecuzione.

In questo modo vengono valorizzati aspetti diversi dal mero fatturato che possono, così, favorire le PMI;

  • in terzo luogo, al fine di favorire la stabilità economica delle piccole e medie imprese, l’art. 198 recepisce la possibilità del pagamento anticipato del prezzo, mentre l’art. 108 prevede che, qualora ciò sia previsto nella documentazione di gara, la prestazione della garanzia definitiva possa essere assolta mediante ritenuta sul pagamento del prezzo operata dall’amministrazione fino a concorrenza dell’importo garantito[12].

Tuttavia, le innovazioni maggiormente pregnanti ed efficaci al fine di favorire la contrattazione pubblica con le PMI sono la lottizzazione e la disciplina del subappalto, analogamente a quanto avviene in Italia ed in Francia (v. supra):

  • relativamente alla lottizzazione, l’art. 99 inverte la direzione della regola generale previgente e stabilisce che, sempre che la natura e l’oggetto del contratto lo permettano, si dovrà prevedere la realizzazione autonoma di ciascuna parte del contratto mediante la sua divisione in lotti. In questo modo, si riduce il volume dell’oggetto del contratto, permettendo alle PMI di ricoprire la posizione di offerenti.

La stazione appaltante potrà decidere di non dividere il contratto in lotti solamente per validi motivi, ossia quando ciò comporti il rischio di restringere ingiustificatamente la concorrenza ovvero qualora la realizzazione indipendente delle diverse prestazioni renda difficoltosa la sua corretta esecuzione dal punto di vista tecnico.

Allorquando l’amministrazione provveda alla lottizzazione, essa disporrà della facoltà di limitare il numero di lotti per i quali ciascun partecipante può presentare la propria offerta, nonché limitare il numero di lotti che può essere aggiudicato ad ogni singolo offerente;

  • infine, con riferimento al subappalto, si consente alle stazioni appaltanti di prevedere nei documenti di gara la possibilità di effettuare pagamenti diretti ai subappaltatori per conto del subappaltante, nonché di permettere ai primi di cedere i propri diritti di credito a terzi allo stesso modo dell’appaltatore principale.
  1. Uno sguardo alla normativa del Regno Unito 

Anche il Regno Unito si è ispirato ai principi contenuti nella Direttiva europea n. 24/2014 e del Codice europeo di buone pratiche per facilitare l’accesso delle PMI agli appalti pubblici, recependoli innanzitutto all’interno delle Public Contracts Regulations del 2015. Successivamente, ulteriori specificazioni sono state introdotte mediante lo Small Business, Enterprise and Employment Act, entrato in vigore nello stesso anno, e, da ultimo, attraverso il National Procurement Policy Statement di giugno 2021.

Innanzitutto, viene richiesto alle stazioni appaltanti di individuare criteri di selezione dei partecipanti che siano proporzionati all’oggetto contrattuale, al fine di incentivare le offerte da parte di piccole e medie imprese (SMEs), ad esempio fissando requisiti minimi di idoneità tecnica ed economico-finanziaria.

Inoltre, anche nell’ordinamento del Regno Unito viene disciplinata la divisione in lotti dei contratti pubblici, la quale presenta un duplice obiettivo, rispettivamente di ordine quantitativo e qualitativo: da un lato, infatti, la dimensione dei singoli lotti corrisponde maggiormente alla capacità produttiva delle PMI, mentre, dall’altro, l’esecuzione di parti di contratto richiede spesso una specializzazione superiore che può essere offerta dalle imprese in commento.

Sono, altresì, previste occasioni in cui le piccole e medie imprese possono incontrare le stazioni appaltanti (i c.d. “Meet the buyer” events) con l’obiettivo di incrementare le loro opportunità relative alla contrattazione pubblica.

Il medesimo fine viene perseguito attraverso il c.d. e-procurement, ossia la contrattazione pubblica che si realizza tramite piattaforma digitale, la quale consente un accesso più rapido e semplice alle informazioni, alle opportunità offerte dalle pubbliche amministrazioni, alla documentazione di gara e alle comunicazioni durante la procedura di aggiudicazione.

Il Governo ha istituito anche il “Contracts Finder” website: un sito internet in cui le procedure relative ai contratti di importo superiore alla soglia di 10.000 sterline vengono pubblicizzate, in un’ottica di maggiore trasparenza.

Allo stesso tempo, è stato istituito il Public Procurement Review Service, che consente agli operatori economici, incluse le PMI, di effettuare segnalazioni in forma anonima sulle pratiche sleali rilevate in materia di contratti pubblici. Il Governo, successivamente, procede all’esame ed alla risoluzione di tali questioni. Questo organo si occupa, altresì, di svolgere controlli saltuari sul rispetto della disciplina in commento da parte delle pubbliche amministrazioni.

Da ultimo, un’ulteriore misura agevolativa delle PMI è rappresentata dalla semplificazione dei processi di aggiudicazione: la documentazione di gara deve essere chiara e concisa; i c.d. pre-qualification requirements sono stati abrogati per i contratti pubblici di lavori di importo inferiore a 250.000 sterline, nonché per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture di valore inferiore a 125.000 sterline; i pre-qualification questionnaries (PQQs) sono stati eliminati per tutte le procedure di gara indette dal governo centrale fino ad un importo pari a 100.000 sterline.

  1. Brevi cenni al Procurement extraeuropeo

Diversamente dai modelli utilizzati nel panorama europeo, altri ordinamenti, come gli Stati Uniti, hanno adottato strumenti decisamente più “penetranti” che sono traducibili in una sorta di discriminazione in favore delle PMI.

Difatti, da una lettura dello Small Business Act Statunitense emerge il ricorso al meccanismo di c.d. set aside”, consistente nell’introduzione di riserve in favore delle PMI:

  • i contratti aventi un valore che oscilla tra i 3.500 e 150.000 dollari devono essere automaticamente ed esclusivamente riservati alle PMI;
  • laddove esistano almeno due piccole medie imprese che siano in grado di offrire un determinato prodotto o servizio, i governi devono riservare alle PMI anche i contratti aventi un valore tra i 150.000 e 700.000 dollari;
  • ove si tratti di contratti pubblici aventi un valore superiore a 700.000 o 1.500.000 di dollari (nel caso di lavori), le imprese aggiudicatarie devono elaborare un piano che includa il subappalto di almeno una parte delle attività in favore delle PMI[13].

L’unico Stato Membro dell’Unione Europea che è riuscito ad introdurre una quota di riserva in favore delle PMI è la Francia[14]diversamente da quanto avvenuto nel nostro Paese. Infatti, il meccanismo appena descritto assume dei profili non del tutto dissimili dalla previsione normativa introdotta all’art. 10, comma 4, della Legge Regionale Toscana (16 aprile 2019, n. 18), in quanto era stata introdotta una disciplina speciale nelle ipotesi di affidamento di lavori aventi un valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Nello specifico, il comma 4 affermava che “in considerazione dell’interesse meramente locale degli interventi, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento e in tal caso la procedura informatizzata assicura la presenza delle suddette imprese fra gli operatori economici da consultare”.

Al di là del fatto che nel caso di specie la riserva è stata espressa in favore di PMI aventi specifiche caratteristiche territoriali – quali la presenza della sede legale e operativa all’interno della Regione – traspare l’intenzione della Regione di introdurre uno strumento di “positive action” sulla falsariga di quanto avviene nei paesi extraeuropei.

Non a caso, il presente dettato normativo è stato oggetto di questione di legittimità costituzionale e, successivamente, dichiarato incostituzionale dalla Corte[15] per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. e), e dunque per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza. Pertanto, la Corte ha affermato che il trattamento di favore accordato alle PMI radicate nel territorio toscano “è di ostacolo alla concorrenza, in quanto altera la par condicio fra gli operatori economici interessati all’appalto”.

Ci si chiede dunque se, anche ove un trattamento di favore nei confronti delle PMI di questo calibro fosse stato introdotto dal legislatore Statale, si sarebbe discussa la violazione della concorrenza.

  1. Criticità attuali e spunti di riforma

La Commissione Europea nel mese di febbraio 2021 ha pubblicato la propria relazione finale intitolata “Analisi delle esigenze delle PMI nei contratti pubblici”, sulla base di un progetto condotto precedentemente, volto ad individuare attività di supporto alle piccole e medie imprese, ridurre le barriere e comunicare le opportunità offerte in materia di contrattazione pubblica.

La Commissione, nell’espletamento del progetto in questione, ha adottato strumenti metodologici innovativi, consistenti nell’analisi dell’esperienza delle piccole e medie imprese in cinque Stati Membri (Italia, Paesi Bassi, Polonia, Romania e Svezia), diversi tra loro per localizzazione geografica, popolazione, dimensione economica e disciplina relativa al public procurement (PP), attraverso la realizzazione di quiz, sessioni interattive e di formazione, nonché di circoli di studio.

I risultati dell’inchiesta possono essere riassunti nei seguenti punti:

  • le imprese di minori dimensioni, in particolare le microimprese, incontrano maggiori difficoltà nell’accesso alla contrattazioneInoltre, queste ultime presentano una minor conoscenza dei principi e delle opportunità del PP, nonché della c.d. piattaforma TED (Tenders Electronic Daily), ossia la versione online del supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea dedicato agli appalti pubblici europei;
  • le start-up e le società di recente costituzione hanno la percentuale più bassa di accesso alle procedure di evidenza pubblica;
  • le imprese con un tasso di crescita negativa si interfacciano con ostacoli ragguardevoli nella partecipazione alle suddette procedure;
  • il tasso di partecipazione varia a seconda del settore di attività coinvolto: si consideri che, ad esempio, le imprese manifatturiere e prestatrici di servizi partecipano attualmente alla contrattazione pubblica in minor misura, anche se sembrano presentare un cospicuo interesse alla partecipazione futura. Al contrario, le imprese di costruzione vantano un tasso di partecipazione più elevato, ma presentano una conoscenza inferiore della piattaforma TED.

Sono stati individuati, altresì, quattro principali ostacoli responsabili della limitazione dell’accesso alla contrattazione pubblica da parte delle PMI, ovverosia:

  • la scarsa fiducia che esse nutrono nei confronti del public procurement;
  • il notevole carico di adempimenti amministrativi richiesti;
  • la presenza di ostacoli di matrice culturale;
  • la sussistenza di barriere linguistiche e di differenze nella documentazione di gara nei diversi Stati Membri.

Sulla base delle summenzionate risultanze, la Commissione ha elaborato diverse possibili politiche di intervento:

  • innanzitutto, giacché le PMI si aspettano strumenti più efficienti per migliorare la propria capacità di individuare le opportunità offerte in termini di contratti pubblici, le piattaforme informatiche di supporto, nazionali ed europee, (incluso TED) dovrebbero essere perfezionate;
  • in secondo luogo, l’instaurazione di un dialogo aperto tra PMI e stazioni appaltanti potrebbe aumentare la fiducia delle prime nei confronti del public procurement;
  • infine, viene ribadita la necessità di una semplificazione e standardizzazione delle procedure di aggiudicazione.

[1] Cfr. Commissione delle Comunità europee, Una corsia preferenziale per la piccola impresa, 2008, in eur-lex.europa.eu.

Peraltro, la prima legge in Italia che ha cercato di attuare i suggerimenti dello SBA è la Legge 11 novembre 2011, n.180, recante “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”. Difatti, nell’intento di valorizzare il ruolo delle PMI, il Legislatore ha istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il “Garante delle Piccole Medie Imprese”. Questi ha il compito di: monitorare l’attuazione dello SBA; analizzare, in via preventiva e successiva, la regolamentazione sulle piccole e medie imprese; elaborare proposte finalizzate allo sviluppo delle PMI; segnalare i casi in cui vi siano iniziative legislative o regolamentari che possono generare oneri finanziari o amministrativi rilevanti a carico delle PMI; trasmettere, annualmente, al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione avente ad oggetto l’impatto delle politiche pubbliche sulle PMI; monitorare le Leggi regionali che interessano l’attività delle PMI. (Cfr. Art. 17, L. n. 180/2011).

[2] Cfr. Considerando n. 124, Direttiva del Parlamento Europeo e Consiglio Europeo, 26 febbraio 2014, n.2014/24/UE.

[3] Art. 30, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

[4] Art.51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

[5] Art. 83, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui “I criteri di selezione riguardano esclusivamente: a) Requisiti di idoneità professionale; b) La capacità economica e finanziaria; c) Le capacità tecniche e professionali”.

[6] Cfr. Sba Fact Sheet, 2019.

[7] “Sont des marchés globaux passés par dérogation au principe d’allotissement :
1° Les marchés de conception-réalisation ;
2° Les marchés globaux de performance ;
3° Les marchés globaux sectoriels
 .

[8] Article L. 2171-8 : “Le marché global prévoit la part minimale de l’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Cette part minimale est établie dans des conditions prévues par voie réglementaire”.

[9] “L’acheteur tient compte parmi les critères d’attribution des marchés globaux mentionnés à l’article L. 2171-1 de la part d’exécution du marché que le soumissionnaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans”.

[10] Cfr. Rapport d’information déposé par la commission des affaires économiques, n. 4370, 13 luglio 2021.

[11] Legge n. 9 del 2017, entrata in vigore il 9 marzo 2018.

[12]  “Cuando así se prevea en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, la garantía definitiva en los contratos de obras, suministros y servicios, así como en los de concesión de servicios cuando las tarifas las abone la administración contratante, podrá constituirse mediante retención en el precio. En el pliego de cláusulas administrativas particulares se fijará la forma y condiciones de la retención”.

[13] https://www.sba.gov/partners/contracting-officials/small-business-procurement/set-aside-procurement.

[14] Si rinvia a quanto precedentemente esposto nel par. 2 con specifico riferimento alla “Loi de l’accélération et semplification de l’action publique”.

[15] Corte Costituzionale, 27 maggio 2020, n. 98.