Diritto alla comunicazione completa dei dati sanitari in tema di Covid-19: il Consiglio di Stato dice no al Codacons Diritto alla comunicazione completa dei dati sanitari in tema di Covid-19: il Consiglio di Stato dice no al Codacons
  • Home
  • The Firm
    • People
      • Prof. Avv. Sara Valaguzza
        • profile
        • point of view
        • pubblications
      • Silvia Di Puppo
      • Avv. Eugenio pizzaghi
      • Avv. Carlo Iacobelli
      • Avv. Marco Zambetti
      • Avv. Fortunato Picerno (Of Counsel)
      • Dr. Gabriele Cuomo
      • Dr. Emanuele Brasca
      • Dr. Gabriele Di Fazio
    • value
    • advisory
      • energy and environment
      • public procurement
      • strategic consultancy
      • technical consultancy in criminal trials
      • contracts
      • big events
      • legal bim
      • real estate and town planning
      • corporate transactions and corporate law
      • project financing
      • public owned enterprises
    • in court activities
      • court of auditors
      • administrative courts
      • civil courts
      • criminal justice
    • About us
  • Deepenings
    • All our deepenings
  • Press
    • Events
  • contacts
    • Contacts
    • Recruiting
  • Italiano
  • Home
  • The Firm
    • People
      • Prof. Avv. Sara Valaguzza
        • profile
        • point of view
        • pubblications
      • Silvia Di Puppo
      • Avv. Eugenio pizzaghi
      • Avv. Carlo Iacobelli
      • Avv. Marco Zambetti
      • Avv. Fortunato Picerno (Of Counsel)
      • Dr. Gabriele Cuomo
      • Dr. Emanuele Brasca
      • Dr. Gabriele Di Fazio
    • value
    • advisory
      • energy and environment
      • public procurement
      • strategic consultancy
      • technical consultancy in criminal trials
      • contracts
      • big events
      • legal bim
      • real estate and town planning
      • corporate transactions and corporate law
      • project financing
      • public owned enterprises
    • in court activities
      • court of auditors
      • administrative courts
      • civil courts
      • criminal justice
    • About us
  • Deepenings
    • All our deepenings
  • Press
    • Events
  • contacts
    • Contacts
    • Recruiting
  • Italiano

Deepening

Home / Archive by Category "Deepening" ( - Page 9)

Category: Deepening

Diritto alla comunicazione completa dei dati sanitari in tema di Covid-19: il Consiglio di Stato dice no al Codacons

Consiglio di Stato, Sezione III, 8 aprile 2020, n. 1841

Con il recente Decreto la Sezione III del Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’appello cautelare proposto da parte dell’associazione dei consumatori Codacons a seguito della richiesta, non accolta, di tutela cautelare monocratica con cui si era lamentata del preteso diniego da parte della Protezione Civile nazionale della comunicazione, nei bollettini rilasciati quotidianamente, delle informazioni acquisite presso le Regioni su una pluralità di dati statistici e sanitari relativi all’evolversi della situazione emergenziale prodotta dal diffondersi dell’epidemia Covid-19.
L’istanza cautelare di primo grado presentata dal Codacons, in qualità di ente esponenziale degli interessi dei consumatori, era tesa ad ottenere la comunicazione delle informazioni e dei dati che risultavano mancanti nei bollettini resi pubblici dalla Protezione Civile nei giorni del 25 e del 26 marzo 2020.
Nel confermare la decisione cautelare del Giudice di prima istanza, il provvedimento presidenziale del Consiglio di Stato ha stabilito che, nella fattispecie, non c’è né un formale diniego di pubblicazione degli ulteriori dati ricevuti dalle Regioni, né la Protezione Civile ha adottato un atto di natura provvedimentale, in quanto la raccolta e la divulgazione dei dati regionali al fine di assicurare una puntuale informazione ai cittadini non esprime l’esercizio di alcun potere pubblico.
Il Consiglio di Stato ammette che l’ostensione dei dati aggiuntivi richiesti nel ricorso cautelare sarebbe sicuramente utile al fine di tratteggiare un quadro conoscitivo più chiaro e preciso, ma la possibilità, o meno, che tali dati siano raccolti e in seguito pubblicati costituisce l’oggetto di una azione di accertamento e non di un’azione di annullamento, come quella proposta, poiché non esiste alcun provvedimento da annullare.

VAI ALLA PRONUNCIA
Read More
The impact of health emergency prevention provisions on the execution of tender contracts and concessions

The ongoing succession of regulatory provisions necessary to contain the epidemiological phenomenon Covid-19 has had and is still having a dramatic impact on the construction sector, creating problems related to the suspension of construction sites or the anomalous progress of work. This situation of legal and economic uncertainty about the possible future repercussions that the measures taken and the consequent action adopted could have on existing contracts concerns both companies, for fear of not being able to deal with after the work suspension, and clients, for fear of not being able to hold up a huge wave of reserves and claims for compensation.
There are many questions that will need an answer once the emergence will be over.
For instance, if the performer has been unable to meet the agreed deadlines, which legal measures are provided to protect him? He will certainly not be considered in default. The recent Art. 91 of Law Decree no. 18 of March 17, 2020, which expressly provides that Covid-19 emergency situation and the related containment measures must always be evaluated in order to exclude the debtor’s liability for default, delay and the consequent obligation to pay damages, goes in this direction.
Moreover, will companies get financial support since the site closing has been forced on them? How does the suspension of site activities work? Will the increased costs incurred by the companies be compensated for? Will abnormal developments entitle them to compensation? And who, if any, will have to pay? Do the measures imposed by the government fall within the case of force majeure or the so-called factum principis?
With the aim of providing a practical guide to economic operators of the sector, we have tried to give a legal answer to the most interesting questions trying, from time to time, to balance the needs of the performers with those of the tendering authorities.
The objective that all of us, not only lawyers, must follow is to avoid face-to-face confrontations between the parties that could crowd the courtrooms when, at the end of the emergency, it will be time to draw the conclusions. Moreover, for this reason, we promote the use of alliance contracts, special types of multilateral and flexible contracts, of Anglo-Saxon origin, which allow transforming the negative externalities connected to the execution of a contract (as in the case of the diffusion of COovid-19) into positive externalities, through the creation of a network of positive interactions.
If you are interested, you can ask for the free in-depth study by sending an email to info@studiovalaguzza.it.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

GET THE FULL DEEPENING FOR FREE JUST CLICKING HERE
Read More
L’IMPATTO DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI PREVENZIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA SULL’ESECUZIONE DEGLI APPALTI E DELLE CONCESSIONI

L’incalzante succedersi delle disposizioni normative resesi necessarie per arginare la diffusione del fenomeno epidemiologico Covid-19 ha avuto, sta avendo e avrà un impatto dirompente nel settore delle costruzioni. Come verranno gestite le conseguenze dell’anomalo andamento dei lavori, i maggiori costi per la sicurezza dei lavoratori, la sottoproduzione? Chi sopporterà i relativi costi? I committenti? E dove andranno a prendere i soldi per tutti? Dalla filiera delle imprese? E come faranno a rialzarsi?
La situazione di incertezza in merito alle possibili future ripercussioni, giuridiche ed economiche, che le misure adottate e le conseguenti azioni intraprese potranno generare sui contratti in essere riguarda tutti.
Molteplici sono le questioni a cui sarà necessario rispondere, una volta terminata l’emergenza.
Ad esempio, nel caso in cui l’esecutore non abbia potuto rispettare le scadenze pattuite per cause direttamente riconducibili alle misure di prevenzione e di sospensione disposte dalle autorità, quali sono i rimedi giuridici previsti a sua tutela? Il recente art. 91 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con sana razionalità, ha previsto che la situazione di emergenza da Covid-19 e le relative misure di contenimento devono sempre essere valutate al fine di escludere la responsabilità del debitore per inadempimento, ritardo e per il conseguente obbligo al risarcimento del danno.
E ancora: le imprese otterranno dei ristori economici a fronte del fatto che la chiusura dei cantieri è stata loro imposta?
Con l’intento di fornire una guida pratica agli operatori economici del settore, abbiamo provato a formulare delle risposte, bilanciando le esigenze degli esecutori con quelle delle stazioni appaltanti.
L’obiettivo che noi tutti, non solo giuristi, dobbiamo perseguire è quello di evitare scontri frontali tra le parti che potrebbero affollare le aule di tribunale quando, al termine della emergenza, sarà ora di tirare le somme. È per questo motivo, peraltro, che promuoviamo l’utilizzo di accordi collaborativi, speciali tipologie di accordi multilaterali e flessibili, di origine anglosassone, che permettono, attraverso la creazione di una rete di interazioni positive, di trasformare le esternalità negative connesse all’esecuzione di un contratto (come nel caso della diffusione del Covid-19) in esternalità positive.
È possibile richiedere gratuitamente l’approfondimento completo inviando una email all’indirizzo info@studiovalaguzza.it.

RICHIEDI GRATUITAMENTE TUTTI GLI APPROFONDIMENTI SULL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19
Read More
Covid-19: EU Commission Guide Lines on Public Procurement

In the EU Official Journal of 1st April 2020, it has been published the Commission’s Communication on “Guidelines of the European Commission on the use of the public procurement framework in the emergency situation related to the Covid-19 crisis”.
The Commission explains the options and possible actions within the EU public procurement framework for the purchase of supplies, services and works needed to deal with the epidemiological crisis. The aim is to find “quick and smart solutions” to the huge increase in demand for goods and services needed to tackle the health crisis caused by Covid-19.
The Commission’s Communication outlines three main means of action.
1.The reduction of terms to speed up open or restricted proceedings. In the open proceedings, the minimum term for submission of tenders may be reduced to 15 days (instead of 35 ordinary days) in duly justified cases of urgency; in the restricted proceedings, the minimum term for submission of requests to participate may be reduced to 15 days (instead of 30 ordinary days) and the minimum term for submission of tenders to 10 days (instead of 30 ordinary days). This time limit should enable the contract to be awarded quickly in accordance with the principles of equal treatment and transparency.
2.The use of the negotiated procedure without prior publication of the tender notice or direct award. In cases of extreme urgency, where it is not possible to wait for the normal, even fast-track, proceedings to be carried out, the negotiated proceedings may be used without prior publication of the tender notice. In these proceedings, public purchasers are allowed to negotiate directly with potential contractors and there are no publication requirements, deadlines, minimum number of candidates to be consulted or other procedural requirements. Alternatively, a direct award to a pre-selected economic operator is permitted, provided that the latter is the only one capable of delivering the necessary supplies in accordance with the technical and time constraints imposed by the extreme health emergency.
3.The search for alternative solutions and interaction with the market. In order to meet their needs, public purchasers may need to look for alternative and possibly innovative solutions, which may already be available on the market or potentially available in a (very) short time. Public purchasers will need to identify solutions and interact with potential suppliers (in a process of matching supply and demand) in order to assess whether these alternatives meet their needs.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

GET THE FULL DEEPENING FOR FREE JUST CLICKING HERE
Read More
Covid-19: orientamenti della Commissione UE sugli appalti pubblici

Sulla Gazzetta Ufficiale Ue del 1° aprile 2020 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione avente ad oggetto “Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19”.
La Commissione spiega quali siano le opzioni e i margini di manovra possibili all’interno del quadro dell’UE in materia di appalti pubblici per l’acquisto di forniture, servizi e lavori necessari per affrontare la crisi epidemiologica. Lo scopo è quello di trovare “soluzioni rapide e intelligenti” all’enorme aumento della domanda di beni e servizi necessari per fronteggiare la crisi sanitaria causata dal Covid-19.
La comunicazione della Commissione individua tre principali modalità di intervento.
1. La riduzione dei termini per accelerare le procedure aperte o ristrette. Nel quadro della procedura aperta il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a 15 giorni (in luogo dei 35 ordinari), in casi di urgenza debitamente motivata; nel quadro della procedura ristretta, il termine minimo per la presentazione della domanda di partecipazione può essere ridotto a 15 giorni (in luogo dei 30 ordinari) e quello per la presentazione dell’offerta a 10 giorni (in luogo dei 30 ordinari). Questa riduzione dei termini dovrebbe consentire una rapida aggiudicazione dell’appalto pur nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza.
2. Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando o all’affidamento diretto. In caso di estrema urgenza, qualora non sia possibile attendere lo svolgimento delle procedure ordinarie ancorché accelerate, è consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. In questa procedura è permesso agli acquirenti pubblici di negoziare direttamente con i potenziali contraenti e non sono previsti obblighi di pubblicazione, termini, numero minimo di candidati da consultare o altri obblighi procedurali. In alternativa è consentito ricorrere all’aggiudicazione diretta a un operatore economico preselezionato, purché quest’ultimo sia l’unico in grado di consegnare le forniture necessarie nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall’estrema urgenza sanitaria.
3. La ricerca di soluzioni alternative e l’interazione con il mercato. Per soddisfare le loro esigenze, è possibile che gli acquirenti pubblici debbano cercare soluzioni alternative e possibilmente innovative, che potrebbero già essere disponibili sul mercato o potenzialmente fruibili in tempi (molto) rapidi. Gli acquirenti pubblici dovranno individuare soluzioni e interagire con i potenziali fornitori (in un processo di incontro tra domanda e offerta) al fine di valutare se tali alternative soddisfino le loro esigenze.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

RICHIEDI GRATUITAMENTE TUTTI GLI APPROFONDIMENTI SULL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19
Read More
Effetti dell’art. 103 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 sulle procedure di evidenza pubblica

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – c.d. Decreto Cura Italia, è intervenuto in tutti gli ambiti colpiti dall’emergenza sanitaria e, all’art. 103, ha disposto la sospensione generalizzata dei termini ordinatori, perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020.
Si tratta di una disposizione generica che ha subito sollevato tra gli operatori ed esperti di diritto la questione se le procedure di evidenza pubblica rientrano nella sospensione prevista.
La ratio che emerge dalla relazione illustrativa al Decreto (“evitare che la PA, nel periodo di riorganizzazione dell’attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo”) – che sembra suggerire che la sospensione dei termini fosse stata pensata per gli ordinari procedimenti amministrativi, destinati ad incidere sulla posizione individuale di soggetti privati, titolari di interessi pretensivi (come nel caso di un’istanza di accesso agli atti o di richiesta di rilascio di un permesso di costruire) – e la specificità delle procedure di evidenza pubblica rispetto ai procedimenti amministrativi retti dalla Legge 241/1990 (le prime non rientrano nel novero dei procedimenti avviati ad istanza di parte o d’ufficio e non prevedono, se non in pochissimi casi, termini ordinatori o perentori), porterebbero ad escludere l’applicabilità della sospensione dei termini stabilita dall’art. 103 del Decreto Cura Italia alle procedure di evidenza pubblica.
Tuttavia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è di avviso contrario: con circolare del 23 marzo 2020, infatti, ha chiarito che la sospensione dei termini procedurali si applica “a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50”.
Tale intervento, seppur autorevole, ma contenuto in un atto interno non vincolante per le amministrazioni diverse da quelle destinatarie del chiarimento, ha comunque lasciato aperti molti dubbi che potrebbero causare incertezze e comportamenti contraddittori da parte delle stazioni appaltanti chiamate ad applicare la normativa emergenziale.
Si rende quindi necessario un approfondimento che guidi le amministrazioni ad un’applicazione razionale dell’art. 103 del Decreto Cura Italia in modo che sia possibile evitare, da un lato, il blocco totale dell’attività pubblica e, dall’altro lato, l’esposizione a contestazioni da parte di concorrenti delusi dall’esito della gara, che potrebbero lamentare l’impossibilità di partecipare e la violazione dell’art. 103 citato.
Nello specifico, potrà essere conveniente differenziare le molteplici situazioni che rientrerebbero – di norma – nella previsione dell’art. 103. Ad esempio, non possono essere trattati allo stesso modo termini stabiliti a favore del concorrente al 25 febbraio o al 14 aprile. Ancora, si potrà distinguere casi in cui è possibile espletare l’attività richiesta con modalità rispettose delle normative emergenziali e allo stesso tempo della concorrenza (ad esempio, con sedute della commissione gara aperte al pubblico da remoto). L’Amministrazione può tenere fede ai termini che si era prefissata per l’esame delle buste amministrative già ricevute e agli altri termini sollecitatori previsti, a suo carico, a garanzia di una celere conclusione della procedura, se è attrezzata per farlo. E ciò porta benefici ai concorrenti, che vedranno una gara concludersi presto.
Questi primi esempi – che possono essere declinati in una vera e propria casistica a disposizione delle stazioni appaltanti – dimostrano come le valutazioni dell’amministrazione che si auto-vincolasse ad applicare la circolare e sospendere i termini delle procedure di gara, dovranno essere motivate e ben circostanziate, anche per evitare impugnazioni.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

RICHIEDI GRATUITAMENTE L'APPROFONDIMENTO COMPLETO
Read More
EFFECTS OF ARTICLE 103 OF LAW DECREE NO. 18 OF MARCH 17, 2020 ON PUBLIC TENDER PROCEDURES

Law Decree no. 18 of March, 17 2020 – the so-called “Cura Italia Decree” – ruled all the areas affected by the health emergency and, pursuant to art. 103, it provided for the general suspension of the ordinary, peremptory, propaedeutic, endo-procedural, final and executive terms relating to the administrative proceedings pending on February 23, 2020 or commenced after such date, for the period between February 23, 2020 and April 15, 2020.
This is a general provision which immediately raised among economic actors and legal experts the question of whether the public tender procedures fall within the suspension provided for by the Article.
The ratio that results from the illustrative report to the Decree (“to avoid that the public administration, during the period of reorganization of its working activities due to the state of emergency, incurs in possible delays or in the significant silence”) and the specific nature of public tender procedures, with respect to the administrative procedures governed by Law 241/1990, would lead to the exclusion of the applicability of the terms suspension established by art. 103 of the “Cura Italia Decree” to public tender procedures.
In fact, the illustrative report to the Decree seems to suggest that the suspension of the terms was provided for ordinary administrative procedures, destined to affect the individual situation of private parties that have pretentious interests (as in the case of an application for the access to documents or an application for the issue of a building permit). Moreover, the specific nature of public tender procedures does not fall within the category of proceedings started after a party’s request or ex officio and does not provide, except in very few cases, for authorizing or peremptory terms.
However, the Ministry of Infrastructure and Transport has a different view: in fact, by circular of March 23, 2020, it has clarified that the suspension of procedural terms applies “to all administrative procedures and, therefore, also to tender or public concession procedures governed by Legislative Decree no. 50 of April 30, 2016”.
This statement, although authoritative, is contained in an internal act which is not binding on public authorities other than those receiving the clarification. However, the statement has left many doubts unresolved, which could lead to uncertainty and contradictory behaviours by the tendering authorities required to apply the emergency regulation.
Therefore, an in-depth legal study is necessary in order to guide public administrations to a rational application of art. 103 of the “Cura Italia Decree”. In this way, both the total blockage of public activity and the exposure to objections from competitors disappointed by the outcome of the tender, who could complain about the impossibility to participate and the violation of art. 103, can be avoided.
Specifically, it may be convenient to differentiate the many situations that would – as a rule – fall under art. 103. For example, the terms established in favour of the competitor on February 25 or April 14 cannot be treated in the same way. Furthermore, it may be useful to distinguish cases in which it is possible to carry out the required activity in a manner that complies, at the same time, both with emergency regulations and with the competition (for example, opening to the public tender committee meetings through remote technologies). The public administration can respect the terms established for the examination of the administrative envelopes already received and the other terms for solicitation provided, at its own responsibility, in order to guarantee a quick conclusion of the procedure, if it is able to do so. This will benefit the tenderers since the tender will be quickly concluded.
These first examples can be declined in a case study available to the tendering authorities. They show that the public administration that decided to apply the circular and suspend the terms of the tender procedures will have to make evaluations justified and well detailed, at least in order to avoid legal challenges.

GET THE FULL DEEPENING FOR FREE JUST CLICKING HERE
Read More
STRATEGICITA’ DELLE LITI, LITI STRATEGICHE E AZIONI STRATEGICHE

Noi, in genere, preferiamo non litigare.
Il diritto nasce per fare da pacere: per razionalizzare le condotte, prevederne le conseguenze e, dunque, orientare le nostre azioni.
Quando sorge una lite, il diritto assume un’altra veste: quella della rivendicazione processuale delle proprie ragioni. Non sempre si vince o si perde “perché se ne ha diritto”; talvolta si vince o si perde per l’astuzia nell’uso delle regole del processo. In quest’ultimo caso, è comunque il diritto che vince, con l’avvocato, abile forgiatore di scappatoie e provocazioni. Ed ecco che si intravede l’intrigo tra forma e sostanza, alimento delle discussioni giuridiche più dotte.
Nella pratica del diritto, c’è un ambito in cui questa discussione si scalda, quello delle liti strategiche.
Sono liti strategiche le azioni che avviano contenziosi con l’obiettivo di far evolvere l’ordinamento, affidando all’altare del processo le richieste del riconoscimento di nuovi diritti o di nuovi principi.
Si dibatte, negli Stati Uniti, sui diritti degli animali, chiedendo alle court of law che siano considerati legal person e non legal thing; si è agito, in Italia, perché si acconsentisse il diritto al suicidio assistito, ottenendo una storica decisione della Corte Costituzionale; ora sulla bocca di tutti c’è l’Olanda, condannata, con sentenza confermata dalla Supreme Court of Netherlands nel Dicembre scorso, per non aver adottato misure sufficienti per combattere il cambiamento climatico. 
Ogni liti è, a suo modo, strategica; anche impugnare l’aggiudicazione di una gara o un atto di regolazione lo è. Non tutte le liti, però, guardano al progresso dell’ordinamento. I più cinici dubiteranno che ci sia un attore o un avvocato che osservi l’interesse del progresso dell’ordinamento più che il proprio. Noi, invece, che non siamo litigiosi, vogliamo lavorare perché il processo sia (qualcuno potrebbe dire “torni ad essere”) luogo di crescita e di scoperta del diritto, naturalmente alimentato dai bisogni sociali. Per questo abbiamo deciso di dedicarci anche alle liti strategiche, eliminando però la parola liti. Per questo abbiamo deciso di dedicarci alle azioni strategiche, rincorrendo giustizia ed equità.

Read More
STRATEGICITY OF LITIGATION, STRATEGIC LITIGATION AND STRATEGIC ACTIONS.

We generally prefer not to argue.
The law was born to act as a peacekeeper: to rationalize the conduct, foresee the consequences and, therefore, direct our actions.
When a dispute arises, the law changes its concept: specifically, it assumes the form of the procedural claim of one’s own reasons. One does not always win or lose “because one has the right”; sometimes one wins or loses because of the cleverness in using the rules of the process. In the latter case, however, it is the right that wins, with the lawyer, a clever forger of loopholes and provocations. And here one sees the intrigue between form and substance, which feeds the most learned legal discussions.
In the practice of law, there is an area in which this discussion is heating up, that of strategic litigation.
Strategic litigation is an action that initiate disputes with the aim of evolving the legal system, entrusting to the altar of the trial the requests for the recognition of new rights or new principles.
In the United States, there is a debate on animal rights, asking the courts of law to consider them “legal persons and not legal things”; in Italy, action has been taken to allow the right to assisted suicide, obtaining a historic decision of the Constitutional Court; now, on everyone’s lips, there is Holland, condemned, with a sentence confirmed by the Supreme Court of Netherlands last December, for not having taken sufficient measures to combat climate change.
Every dispute is, in its own way, strategic; even challenging the award of a public tender procedure or a regulatory act is strategic. Not every dispute, however, aims at the progress of the legal system. The most cynical will doubt whether there is a plaintiff or a lawyer who is more interested in the progress of the legal system than his own interest. We, on the other hand, who are not litigious, we want to work for the process to be (some might say “back to being”) a place of growth and discovery of law, naturally fed by social needs. For this reason, we have decided to dedicate ourselves also to strategic litigation but eliminating the word “litigation”. That’s why we decided to dedicate ourselves to strategic actions, pursuing justice and fairness.

Read More
Incontro organizzato dall’Ordine degli Architetti di Milano in tema di Diritto d’Autore e BIM

Paolo Mazzoleni ha aperto l’incontro così: “Bisogna proteggere non solo l’opera, ma anche la metodologia”.
Ha ragione Paolo: l’utilizzo della modellazione digitale ci porta in una dimensione della progettazione nella quale predominano il processo, il metodo, la prestazione, gli outcomes. Quindi, l’ambito dei diritti – e dei doveri – delle parti si allarga.
Le informazioni – inserite, condivise, elaborate e rielaborate – nel processo BIM formano un corpo, il modello, che è frutto di un know how complesso, di collaborazione tra diverse professionalità, di un’azione collettiva che si qualifica anche per la metodologia seguita per perseguire il risultato comune.
Dunque, osservando il diritto d’autore, la questione da affrontare non riguarda solo i diritti sull’oggetto dell’attività di progettazione, ma anche quelli eventualmente connessi alla metodologia impiegata.
Che il processo di modellazione digitale richieda collaborazione lo abbiamo messo in evidenza in diverse occasioni, del resto, come ha precisato l’arch. Patricia Viel “l’architettura è da sempre un’opera collettiva”.
Con il processo digitale collaborativo questo è evidente.
Quali sono le implicazioni sul diritto/dovere d’autore? Questo è tutto un mondo da scoprire, a partire dall’applicabilità delle nozioni giuridiche, dai contratti ai diritti di proprietà intellettuale, al nuovo soggetto collettivo che la modellazione digitale crea e che include il committente, inevitabilmente parte dell’organismo vivente che sviluppa il modello.
Intensità relazionale, integrazione nell’oggetto delle attività, difficoltà ad individuare precisi confini nelle prestazioni dei singoli professionisti e, dunque, nelle rispettive creatività e responsabilità.
Cosa succede allora? La stessa cosa che è successa quando si è ragionato di come tutelare i diritti delle opere composte – come le opere musicali (suonate con il contributo di diversi musicisti), i fumetti (immagini e parole), i film, i documentari (musica e immagini), i manuali giuridici (con capitolo scritti da diversi autori) -, in cui diversi soggetti, con competenze complementari e attività tra di loro frammiste, costruiscono qualcosa di nuovo, compenetrandosi gli uni con gli altri per realizzare un oggetto identitario plurimo. Lì il diritto ha portato innovazione, costruendo nuove forme di tutela.
Stessa cosa farà per la modellazione digitale.

Read More

Posts navigation

« 1 … 8 9 10 11 »
Studio Legale Valaguzza

Piazza Eleonora Duse, 1
20122 Milano

–

Tel. +39 02.8688671
Fax +39 02.86886750

–

Skype: studiovalaguzza
Email: info@studiovalaguzza.it

© 2019 Studio Legale Valaguzza
P.IVA/CF: 05617660963
Tutti i diritti sono riservati
Privacy & cookie Policy | credits
Questo sito web contiene informazioni e documenti generali sullo Studio Legale Valaguzza, pubblicati a mero scopo informativo. È vietato l’uso di ogni documento, dato, informazione, immagine presente su questo sito, che è di proprietà esclusiva dello Studio Legale Valaguzza o eventualmente dell’autore che ne ha concesso il diritto di sfruttamento economico. Lo Studio Legale Valaguzza non presta né intende prestare consulenza o attività di assistenza legale tramite questo sito e perciò declina ogni responsabilità per qualsivoglia costo, spesa, perdita o danno asseritamente derivante dall’utilizzo del sito web e/o dall’affidamento risposto sulle informazioni in esso contenute.AccettoPrivacy policy