Gennaio 2, 2026

Soccorso istruttorio: il Consiglio di Stato traccia i limiti di ammissibilità del soccorso procedimentale

by Studio Valaguzza in Approfondimenti

Con la sentenza n. 9388 del 28 novembre 2025, la IV Sezione del Consiglio di Stato ha fornito importanti chiarimenti in merito ai confini di ammissibilità del soccorso istruttorio c.d. procedimentale e ai criteri di interpretazione delle offerte, alla luce della disciplina e dei principi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici. La pronuncia, che conferma quella di primo grado (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 28 aprile 2025, n. 1450), si inserisce nel solco di quella giurisprudenza volta a valorizzare il principio del risultato e della leale collaborazione tra stazione appaltante e operatori economici, riducendo sempre più gli spazi per esclusioni basate su automatismi e interpretazioni formalistiche.

La vicenda trae origine da una procedura di gara aperta per la fornitura e posa in opera di un nuovo turbogruppo a servizio di un termovalorizzatore. La società appellante, esclusa per non aver raggiunto la soglia minima di sbarramento tecnico, si doleva, tra l’altro, del fatto che: (i) l’offerta dell’aggiudicataria fosse “condizionata”, in quanto, nel presentarla in gara, l’impresa aveva formulato una riserva in merito all’accettazione di una clausola del capitolato speciale d’appalto; (ii) la stazione appaltante, rilevando un contrasto tra il contenuto della domanda di partecipazione – pienamente adesivo alle clausole del regolamento contrattuale predisposto dalla stazione appaltante – e la nota allegata a quest’ultima contenente la riserva, anziché escludere la concorrente, aveva attivato il soccorso procedimentale per ottenere chiarimenti, ricevendo una conferma di piena accettazione della documentazione di gara.

In primo grado, il T.A.R. Lombardia Milano aveva ritenuto legittima l’attivazione del soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante, in quanto “Il chiarimento richiesto ha permesso di eliminare ogni elemento di ambiguità e di confermare senza alcun dubbio la volontà dell’operatore, peraltro già manifestata nella originaria istanza di partecipazione (…). Non si tratta, quindi, di una modificazione dell’offerta come sostiene la ricorrente, ma di un chiarimento dell’offerta medesima. Una diversa soluzione, nel senso dell’esclusione (…), sarebbe stata eccessivamente formalistica e si sarebbe posta in contrato con alcuni fondamentali principi del codice, quali quello del risultato di cui all’art. 1.

Il Supremo Collegio, condividendo le statuizioni del Giudice di prime cure, ha confermato la legittimità dell’operato della stazione appaltante, precisando che: (i) le offerte presentate in gara vanno interpretate secondo i canoni ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e ss. del Codice civile, con l’obiettivo di ricercare l’effettiva volontà dell’impresa, superando eventuali ambiguità o errori materiali, a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto; (ii) il soccorso procedimentale ex art. 101, comma 3, è finalizzato a sciogliere dubbi su elementi dell’offerta già esistenti, senza consentire modifiche che violerebbero la par condicio competitorum; (iii) la disciplina del soccorso istruttorio è ispirata dalla finalità di “evitare nei limiti del possibile, e nel rispetto del principio della par condicio, che lo svolgimento della procedura di gara sia condizionato da eccessivo formalismo, che può pregiudicare la qualità dell’offerta e il pieno raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla stazione appaltante con la procedura di gara”, in ossequio al principio del risultato (art. 1 del Codice) e della fiducia (art. 2).

In definitiva, il Consiglio di Stato ha confermato che l’attivazione del soccorso procedimentale, volta a richiedere chiarimenti sull’offerta, senza apportarvi modifiche, e accertare l’effettiva volontà dell’operatore, non provoca alcuna alterazione della gara, bensì salvaguardia la concorrenza e l’efficienza della stessa. Nel caso di specie, poiché l’operatore aveva manifestato l’adesione al regolamento di gara nella domanda di partecipazione, la nota allegata contenente la “riserva” – tra l’altro legata unicamente all’indeterminatezza della clausola del capitolato speciale – è stata correttamente trattata come un’ambiguità da chiarire, piuttosto che come una causa di esclusione. Tale condivisibile approccio garantisce che la selezione dell’operatore avvenga sulla base del merito tecnico e non su formalismi documentali inidonei a pregiudicare la sostanza dell’offerta e dell’impegno assunto dal concorrente.