Dicembre 9, 2019

Curiosità sulle origini del diritto d’autore

by Studio Valaguzza in Approfondimenti

Ne sentiamo parlare spesso e, almeno i giuristi, conoscono i modi per tutelarlo, ma in pochi sapranno dove e quando è nato il diritto d’autore.
Il diritto d’autore, infatti, è un istituto molto giovane.
Nell’antichità, non essendo possibile, se non in maniera limitata, riprodurre un numero rilevante di copie, il problema di dover tutelare l’autore di un’opera non era avvertito. Anzi, copiare era considerata una vera e propria espressione artistica, un bene, piuttosto che un male.
Nell’antica Grecia e a Roma, le opere erano liberamente riproducibili e, quindi, potevano subire manipolazioni e cambiamenti nel tempo. Nel Medioevo gli autori proteggevano le loro opere da utilizzi illeciti inserendo “maledizioni” nei testi.
È solo con l’invenzione della stampa che cominciò ad avvertirsi l’esigenza di riconoscere agli autori maggiori tutele. Inizialmente l’autore si garantiva il prezzo derivante dalla vendita del manoscritto allo stampatore, mentre quest’ultimo godeva dei proventi derivanti dallo sfruttamento dell’opera. Vennero quindi introdotti dei sistemi dei privilegi (antenato dell’esclusiva) concessi dapprima agli editori e agli stampatori e solo successivamente anche agli autori delle opere letterarie. I privilegi più ambiti erano quelli concessi dal Papa, in quanto attribuivano il diritto di riprodurre l’opera in tutto il mondo cristiano e perché la violazione di tale concessione causava la scomunica del trasgressore.
Il primo diritto d’autore della storia venne concesso a Venezia il 19 settembre 1469 a vantaggio di Giovanni de Spira, lo stampatore che aveva introdotto a Venezia l’arte tipografica. Egli ottenne dalle autorità veneziane il privilegio di essere l’unico a poter stampare il Naturalis historia di Plino il Vecchio in tutto il territorio della Serenissima.
La più antica legge in materia di diritto d’autore è stata lo Statuto della Regina Anna Stuart che tra il 1709 e il 1710 introdusse in Inghilterra il (famoso) copyright. Seguirono la legge federale degli Stati Uniti del 1790 e le leggi rivoluzionarie francesi del 1791 e 1793 che attribuivano espressamente all’autore di un’opera il diritto di agire in giudizio nei confronti del “contraffattore”. È solo con questi atti normativi che il diritto di proprietà sull’opera non viene più considerato come un diritto naturale ma diventa un concetto definito dal diritto positivo, limitato nel tempo, e con un valore economico rilevante.
In Italia, il primo riconoscimento della “più sacra e più preziosa delle proprietà” si ebbe solo con la Legge 19 fiorile anno IX (9 maggio 1801) della Repubblica Cisalpina. Seguirono l’editto 23 settembre 1826 per lo Stato Pontificio, il decreto 5 febbraio 1828 per il Regno delle Due Sicilie, il Codice civile albertino del 1836 per la Sardegna e il decreto 22 dicembre 1840 di Maria Luigia per il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla.
Se si pensa che la legge sul diritto d’autore nell’Italia unita è la n. 633 del 22 aprile 1941, ci si accorge che non molto tempo è passato dai traguardi tecnologici raggiunti nel passato. E tenuto conto che ad ogni rivoluzione tecnologica la legge è stata ritemperata in modo sempre più estensivo, ci si deve chiedere come verrà rimodulata per le opere del futuro. Ai posteri l’ardua sentenza…