December 2, 2025

Gestione dei rifiuti e metodo MTR-2: il Consiglio di Stato riconosce che l’eterointegrazione non può essere indiscriminata

by Studio Valaguzza in Approfondimenti

La IV Sezione del Consiglio, con due recenti pronunce (Cons. Stato, Sez. IV, 22 luglio 2025, n. 6466 e Cons. Stato, Sez. IV, 25 novembre 2025, n. 9257) ha segnato una nuova tappa nella vicenda legata all’ammissibilità dell’eterointegrazione dei contratti di appalto del servizio di gestione dei rifiuti urbani, stipulati precedentemente all’entrata in vigore dei metodi tariffari MTR-1 e MTR-2, introdotti, rispettivamente, dalla delibera ARERA n. 443/2019 e n. 363/2021.

Le pronunce in oggetto si pongono in continuità con il filone giurisprudenziale inaugurato dalla I Sezione del T.A.R. Lombardia Brescia con la sentenza n. 747/2024  (a cui avevamo dedicato un apposito approfondimento), con cui il Tribunale aveva chiarito che il sistema di eterointegrazione dei contratti trova applicazione automatica solo laddove comporti un favor per l’amministrazione e non, invece, in caso contrario, impedendo così che il meccanismo in parola possa falsare l’esito di una precedente gara pubblica o provocare squilibri insostenibili nei rapporti contrattuali tra enti pubblici e operatori aggiudicatari.

Le vicende all’esame del Consiglio di Stato traggono origine dalle richieste di società affidatarie del servizio integrato di igiene urbana volte a ottenere un adeguamento dei corrispettivi contrattuali sulla base dei costi c.d. “efficienti”, così come riconosciuti dai metodi tariffari delle delibere ARERA e relativi allegati (MTR-1 e MTR-2).

Il Consiglio di Stato, nelle due occasioni, ha avuto modo di precisare che: (i)la disciplina del MTR (…) è volta a determinare i valori massimi della TARI che l’amministrazione può porre a carico dei cittadini che fruiscono del servizio, non a determinare i corrispettivi contrattuali dovuti al gestore del servizio stesso. Questi ultimi corrispondono invece al prezzo di aggiudicazione della gara, come definito all’esito della gara stessa indetta per affidare il servizio. Tale prezzo, corrispondendo all’offerta fatta in quella sede dalla parte interessata, è per definizione remunerativo per l’operatore economico che va considerato capace di valutare il proprio interesse e la remuneratività del prezzo offerto” (Cons. Stato, Sez. IV, 25 novembre 2025, n. 9257); (ii) sotto il profilo logico e teleologico, “il sistema del MTR è volto istituzionalmente all’efficiente contenimento dei costi, non ad una particolare remunerazione del capitale privato, remunerazione che anzi (…) è tendenzialmente avversata dall’ordinamento” (Cons. Stato, Sez. IV, 25 novembre 2025, n. 9257); (iii) per il caso in cui il corrispettivo divenisse inadeguato per circostanze straordinarie, l’ordinamento contempla già il rimedio della revisione prezzi per il riequilibrio del rapporto contrattuale, fermo restando che “l’essere aggiudicatario di un contratto di servizio non significa non essere soggetti all’ordinario rischio di impresa, per cui anche un contratto pubblico può legittimamente tradursi in una perdita per l’impresa che lo abbia stipulato sbagliando i propri calcoli di convenienza” (Cons. Stato, Sez. IV, 22 luglio 2025, n. 6466).

In questo quadro, dunque, il prezzo contrattuale pattuito all’esito di gara pubblica, anche se inferiore rispetto alle soglie massime previste dal MTR-2, resta pienamente valido e non suscettibile di modifiche o integrazioni, salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di altri rimedi, come quello della revisione prezzi, o l’amministrazione decida di intervenire, ma senza alcun obbligo di adeguarsi alle maggiori soglie previste. Diversamente, ogni pretesa di adeguamento automatico, svincolata da un effettivo accertamento di sopravvenienze imprevedibili, si tradurrebbe in una distorsione della dinamica concorrenziale e in una lesione del principio di autoresponsabilità dell’operatore economico, che ha liberamente formulato la propria offerta e alla quale si è vincolato ritenendola congrua e conveniente.

Le decisioni del Consiglio di Stato, inserendosi nel solco tracciato dalla sentenza n. 747/2024 del T.A.R. Lombardia Brescia, rappresentano una conferma importante per la tenuta del sistema regolatorio e contribuiscono a rafforzare l’orientamento giurisprudenziale, che, pur riconoscendo la natura imperativa della disciplina ARERA, esclude che essa possa fungere da “grimaldello” per rivedere unilateralmente i termini economici di un contratto d’appalto già perfezionato, ribadendo inoltre che il meccanismo dell’eterointegrazione non può costituire un automatismo assoluto, bensì uno strumento da applicarsi con le dovute cautele e adeguate motivazioni, in modo da non alterare l’equilibrio del rapporto contrattuale, né pregiudicare la concorrenza.