Con la sentenza n. 80/2025 del 19 giugno 2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 13, della legge della Provincia di Bolzano 16 luglio 2024, n. 2, nella parte in cui aveva previsto che, in fase di procedura di gara, la Stazione Appaltante richiedesse al solo concorrente collocatosi primo in graduatoria di indicare il costo della manodopera e del personale nonché gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Ad impugnare la norma provinciale è stata la Presidenza del Consiglio dei Ministri, lamentando la violazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni ed in particolare la competenza statale esclusiva in materia di “tutela della concorrenza”, ponendosi in contrasto con gli artt. 108, comma 9 e 110, comma 1, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (cd. Codice dei Contratti Pubblici), che costituiscono norme fondamentali delle riforme economico-sociali, attuative anche di obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea.
La Corte Costituzionale ha rilevato che sussiste una “evidente difformità” tra la disposizione provinciale impugnata e le norme del Codice dei Contratti Pubblici richiamate, che prevedono sia la specifica indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza nell’offerta economica di ciascun concorrente, a pena di esclusione dell’operatore dalla procedura di gara (art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023), sia la verifica ad opera della stazione appaltante dell’offerta che appaia anormalmente bassa sulla base di tali indicazioni (art. 110, comma 1, d.lgs. 36/2023).
In specie, la norma provinciale impugnata, invece, esonerava i concorrenti dall’indicare i costi della manodopera e della sicurezza in sede di presentazione delle offerte e posticipava l’insorgenza di tale obbligo al momento successivo alla formazione della graduatoria, limitandolo al solo operatore economico collocatosi primo in graduatoria.
Pertanto, la Corte ha sostenuto che, con la normativa provinciale, risulta “vanificata la ratio dell’obbligo dichiarativo e del correlato automatismo espulsivo”, che rispondono alla finalità (di rilievo costituzionale) di rafforzare gli strumenti di tutela dei lavoratori, di responsabilizzare gli operatori economici e di rendere più agevoli ed efficaci gli strumenti di vigilanza e controllo.
Il quadro normativo richiamato, che si rinviene dal combinato disposto degli artt. 108, comma 9 e 110, comma 1, d.lgs. 36/2023 risulta, secondo la Consulta, “l’esito di un’operazione di bilanciamento fra la tutela della concorrenza, diretta a salvaguardare valori quali la parità di trattamento dei partecipanti alla gara e la trasparenza, e la tutela della manodopera, che il legislatore statale ha inteso apprestare in modo rafforzato, con la finalità di conseguire obiettivi di interesse sociale”.
Secondo la Corte Costituzionale, peraltro, la richiesta, rivolta al solo concorrente collocatosi al primo posto, e la successiva verifica di congruità, previste dal legislatore provinciale, rischiano di tradursi in una ricostruzione ex post e non trasparente dei costi.
In conclusione, la Consulta ribadisce la costante giurisprudenza costituzionale secondo cui tutte le disposizioni del Codice dei Contratti pubblici – che riguardano la scelta del contraente – sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza e costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale, attuative anche di “obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea”, non potendo pertanto essere derogate in ragione dell’autonomia speciale riconosciuta alla Provincia di Bolzano.
July 31, 2025
La Corte costituzionale cassa la legge della Provincia di Bolzano 16 luglio 2024, n. 2 per violazione degli artt. 108, comma 9 e 110, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.
by Studio Valaguzza in Approfondimenti