Dicembre 22, 2023

Prime applicazioni giurisprudenziali sul principio del risultato e della fiducia come cardini per consolidare la legittimità delle decisioni pubbliche

by Studio Valaguzza in Approfondimenti

Con la pronuncia n. 3738 del 12 dicembre 2023, la 3° sezione del T.A.R. Sicilia-Catania si è soffermata sulla portata precettiva dei principi del risultato e della fiducia – previsti, rispettivamente, dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 36/2023 – nel contesto delle procedure di evidenza pubblica.

La questione oggetto di esame del Collegio riguarda il diniego della stazione appaltante ad una richiesta formulata da un operatore economico di effettuazione tardiva del sopralluogo, previsto obbligatoriamente dalla lex specialis di gara.

Il T.A.R., confermando l’operato dell’Amministrazione, ha innanzitutto stabilito che la scelta di vincolare la formulazione dell’offerta al previo svolgimento di un sopralluogo costituiva, nel caso di specie – relativo all’affidamento del servizio di verifica degli standard di sicurezza e igiene ambientale di un ente ospedaliero -, “un requisito “attinente” e “proporzionatoall’oggetto del contratto”, ai sensi del combinato disposto:

  • dell’art. 92, co.1 del d.lgs. 36/2023, secondo cui “Le stazioni appaltanti (…) fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte (…) tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell’offerta”;
  • dell’art. 10, co. 3 del d.lgs n. 36/2023, secondo cui “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto”.

Pertanto, prosegue il Collegio, poiché il termine fissato nel disciplinare di gara per l’espletamento del sopralluogo non era “manifestamente illogico e irragionevole, non può ritenersi che l’amministrazione dovesse “disapplicare” una disposizione della lex specialis per consentire la rimessione in termini, ai fini della partecipazione in gara”.

A diverse conclusioni non si giungerebbe nemmeno in ragione del principio del risultato, in quanto il miglior risultato possibile, “che sia anche il più “virtuoso”, viene raggiunto anche selezionando operatori che dimostrino, fin dalle prime fasi della gara, diligenza e professionalità, quali “sintomi” di una affidabilità che su di essi dovrà essere riposta al momento in cui (…) eseguiranno il servizio oggetto di affidamento”. Pertanto, la scarsa diligenza dimostrata dall’operatore economico (che non ha formulato la domanda di sopralluogo nei termini) è stata ragionevolmente posta alla base del diniego.

Il Collegio, stigmatizzando la condotta dell’impresa, ha anche enfatizzato l’importanza del principio della fiducia che “investe, quindi, anche gli operatori economici che partecipano alle gare” e che “è legata a doppio filo a legalità, trasparenza e correttezza, rappresentando, sotto questo profilo, una versione evoluta del principio di presunzione di legittimità dell’azione amministrativa”.

Sembra, dunque, che la scelta di prevedere dei principi guida all’interno del nuovo Codice dei contratti pubblici costituisca una chiave di lettura innovativa al servizio degli interpreti chiamati a valutare, sotto diversi aspetti, la correttezza dell’azione pubblica.