Gennaio 21, 2022

PNRR E CONTRATTI PUBBLICI: VERSO UNA MAGGIORE EFFETTIVITÀ DELLE CLAUSOLE PREMIALI?

by Studio Valaguzza in Approfondimenti

Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante la governance del PNRR, prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di introdurre nei bandi di gara clausole che riconoscano un punteggio premiale agli operatori economici che, nella propria offerta, prestino attenzione ad una serie di tematiche, espressione di priorità trasversali del PNRR.

L’art. 47 del D.L. 77/2021 determina l’integrazione di valori sociali, quali le pari opportunità e l’inclusione lavorativa, nella disciplina dei contratti pubblici finanziati attraverso i fondi del PNRR e del PNC, disciplinando, al comma 5, la facoltà di assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente o al candidato che:

  1. nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte non sia risultato destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi delle previsioni normative applicabili;
  2. utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti e modalità innovative di organizzazione del lavoro;
  3. si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani e donne per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
  4. abbia rispettato, nell’ultimo triennio, i principi di parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali e gli obblighi previsti dalla legge per il lavoro dei disabili;
  5. abbia presentato o si impegni a presentare, per ciascuno degli esercizi finanziari ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario, che copra i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

Le modalità e i criteri applicativi delle misure premiali sono precisati dalle “Linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità”, adottate con decreto interministeriale del 7 dicembre 2021.

Le Linee guida riportano esempi di clausole contrattuali che possono essere direttamente inserite nel disciplinare di gara da parte delle stazioni appaltanti, attribuendo, così, un significato concreto alla disposizione di principio contenuta nell’anzidetto art. 47, comma 5.

Nello schema che segue vengono individuati possibili criteri di valutazione, accompagnati dalle relative ipotesi di attribuzione del punteggio:

Criterio di valutazione Ipotesi di modalità di attribuzione del punteggio
Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente. Si = X punti

No = 0 punti

Natura di cooperativa sociale dell’impresa, a condizione che le persone con disabilità impiegate siano almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa. ≥ 50% = Y + X punti

≥ 30% = Y punti

< 30% = 0 punti

Imprese o start-up di cui siano titolari persone con disabilità o di cui la maggioranza dei soci siano persone con disabilità o che abbiano persone con disabilità nel ruolo di presidente, amministratore delegato, direttore generale. Si = X punti

No = 0 punti

Impiego o assunzione di persone con disabilità in quota eccedente l’obbligo minimo di legge. X punti per ogni unità eccedente l’obbligo minimo di legge
Impiego o assunzione, anche nell’ambito della quota obbligatoria per legge, di persone con grado di invalidità pari o superiore all’80%. X punti per ogni unità con grado di invalidità pari o superiore all’80 per cento
Assenza di verbali di discriminazioni di genere. Si = X punti

No = 0 punti

Previsione nell’organico aziendale della figura del disability manager. Si = X punti

No = 0 punti

Adozione di strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro dei propri dipendenti e modalità innovative di organizzazione del lavoro che prevedano:

a) asilo nido aziendale/territoriale convenzionato inclusivo;

b) misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up;

c) telelavoro o Smart working;

d) part time, aspettativa per motivi personali;

e) integrazione economica a congedi parentali;

f) benefit di cura per infanzia e anziani/disabili non autosufficienti e loro familiari;

g) sportello informativo su non discriminazione/pari opportunità/inclusione persone con disabilità;

h) forme di comunicazione esterna e interna o aziendale (intranet) accessibile;

i) formazione sui temi delle pari opportunità e non discriminazione e della inclusione delle persone con disabilità;

j) adesione a network territoriali per la parità;

k) identificazione di una figura aziendale per le politiche antidiscriminatorie (es. diveersity manager);

l) attuazione di accomodamenti ragionevoli finalizzati alla inclusione delle persone sorde (servizi-ponte);

m) adozione di servizi di sicurezza sul lavoro specificamente rivolti alle persone con disabilità.

Adozione di:

meno di 4 strumenti = 0 punti

fra 4 e 6 strumenti = Y punti

7 o più strumenti = X punti

Imprese o cooperative sociali il cui direttivo è costituito per la maggioranza da giovani tra 18 e 35 anni. Si = X punti

No = 0 punti

Imprese o start-up in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età inferiore ai 36 anni. Si = X punti

No = 0 punti

Adozione di un welfare aziendale orientato a fornire sostegno ai giovani dipendenti attraverso i seguenti interventi:

a) adozione di misure idonee a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

b) adozione di una formazione professionale dedicata ai giovani dipendenti con l’attivazione di percorsi formativi specifici per l’inserimento nel contesto aziendale delle nuove figure professionali e per l’aggiornamento costante delle risorse presenti;

c) adozione di una formazione professionale dedicata ai giovani dipendenti con l’attivazione di corsi finalizzati a promuovere la cybersecurity, l’acquisizione di digital skills e l’utilizzo consapevole e responsabile delle piattaforme digitali.

Adozione di 3 interventi: X punti

Adozione di 2 interventi: Y punti

Adozione di 1 intervento: Z punti

Adozione di 0 interventi: 0 punti

Dimostrazione che la propria attività aziendale ha prodotto un beneficio specifico sui giovani di età inferiore a 36 anni, secondo lo standard di valutazione esterno di cui all’Allegato n. 4 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 308. Si = X punti

No = 0 punti

Le Linee guida stabiliscono, inoltre, diversi pesi (dal 4% del punteggio tecnico fino al 30%) da attribuire ai singoli elementi di valutazione sulla base della specifica situazione dell’impresa nel settore di attività prevalente.

Da un lato, l’emanazione delle Linee guida rappresenta un incentivo alla previsione, ad opera delle stazioni appaltanti, di punteggi premiali. Dall’altro lato, però, l’art. 47, comma 5, non sembra apportare in sé un effettivo valore aggiunto, perché individua una mera facoltà, la cui concreta realizzazione dipende dalla sensibilità delle singole amministrazioni nei confronti di queste tematiche.

La “Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” del 23 dicembre 2021 segnala che, allo stato attuale, non è possibile comprendere l’impatto del PNRR sull’occupazione di donne, giovani e persone con disabilità. Infatti, si tratta di priorità trasversali specificate solo di recente e che riguardano linee di intervento per la maggior parte non ancora attuate. Un feedback in senso positivo o negativo si potrà ottenere solo nei prossimi mesi, analizzando le procedure di gara medio tempore indette e verificando la presenza, all’interno della documentazione di gara, dei criteri premiali espressione dei valori sopra indicati.

Una problematica pressoché analoga si pone con riferimento all’art. 48, comma 6, del D.L. n. 77/2021, il quale consente alle stazioni appaltanti di prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l’assegnazione di un punteggio premiale per l’utilizzo nella progettazione dei metodi e degli strumenti elettronici specifici ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera h), del Codice dei contratti pubblici.

Le regole e le tecniche per l’uso di questi sistemi nel settore dei contratti pubblici sono state disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 312 del 2 agosto 2021, che individua, a titolo esemplificativo, una serie di criteri di valutazione a cui ricollegare i punteggi premiali:

  1. proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa;
  2. proposte metodologiche per l’implementazione dell’offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere;
  3. proposte metodologiche volte a consentire un’analisi efficace dello studio, tra l’altro, di varianti migliorative e di mitigazione del rischio;
  4. proposte che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi;
  5. previsione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fini del controllo dei costi del ciclo di vita dell’opera;
  6. proposte volte ad utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientali anche attraverso i principi del green public procurement;
  7. previsione di strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla salute e sicurezza dei lavori e del personale coinvolto nell’esecuzione;
  8. previsione di modelli digitali che consentano di verificare l’andamento della progettazione e dei lavori e/o che consentano di mantenere sotto controllo costante le prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica;
  9. impiego di metodi e strumenti digitali che consentano alla stazione appaltante di monitorare, in tempo reale, l’avanzamento del cronoprogramma e dei costi dell’opera.

Tuttavia, anche in questo caso, la norma disciplina una mera possibilità per le stazioni appaltanti.

Maggiore perplessità si ravvisa con riferimento all’opportunità per le stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 47-quater del D.L. n. 77/2021, di inserire nei bandi, negli avvisi o negli inviti di gara criteri premiali volti ad agevolare le micro, piccole e medie imprese. Tale disposizione, infatti, oltre a contemplare una mera facoltà, non risulta ulteriormente dettagliata, ragion per cui toccherà alle singole stazioni appaltanti riempire di contenuti detta previsione.

In conclusione, si auspica sicuramente un intervento che chiarisca il contenuto delle clausole a favore delle piccole e medie imprese, ma soprattutto delle disposizioni che richiedono l’introduzione tassativa di criteri premiali correlati all’attenzione verso i valori sociali, all’utilizzo di strumenti elettronici in fase di progettazione.