Il 15 dicembre è entrato in vigore il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che attua la direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (c.d. Direttiva Red II).
L’obiettivo dichiarato consiste nell’accelerare il percorso di crescita sostenibile del nostro Paese, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione e in attuazione delle misure contenute nel PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima) e nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)[1].
Il decreto si colloca, infatti, nell’ambito di un percorso volto a limitare il riscaldamento globale, iniziato con l’Accordo di Parigi del 2015. Per raggiungere questo scopo, l’Unione Europea, attraverso lo European Green Deal (COM/2019/640 final), ha definito la riduzione dei gas climalteranti al 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 e al 100 per cento entro il 2050, obiettivo previsto anche dal Regolamento n. 2021/1119[2].
L’Italia è risultata particolarmente diligente nell’attuazione delle politiche europee, pubblicando e inviando alla Commissione, nel mese di gennaio 2020, il PNIEC, preposto alla definizione dei target al 2030 per la riduzione delle emissioni climalteranti, tema ulteriormente affrontato nei progetti riferibili alle Missioni 2 – Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica – e 3 – Infrastrutture per una Mobilità sostenibile – del PNRR[3]. Da ultimo, con questo decreto il nostro Paese intende, da un lato, ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 e, dall’altro, perseguire un obiettivo minimo del 30 per cento come quota complessiva di energia prodotta da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, attraverso l’introduzione di strumenti di incentivazione e di semplificazione dei procedimenti autorizzativi e amministrativi.
L’incentivo verrà assegnato attraverso una tariffa erogata dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. – sull’energia prodotta dall’impianto, in modo proporzionato alla sua dimensione e onerosità: per i grandi impianti, con potenza superiore a 1 MW, esso sarà attribuito mediante procedure competitive di aste al ribasso; per gli impianti di piccola taglia il sostegno economico verrà riconosciuto alternativamente attraverso una richiesta da effettuare direttamente alla data di entrata in esercizio oppure tramite bandi, in cui sono fissati criteri di selezione basati sul rispetto di requisiti tecnici, di tutela ambientale e di efficienza dei costi; infine, per impianti di potenza pari o inferiore a 1 MW facenti parte di comunità energetiche o di configurazioni di autoconsumo collettivo sarà possibile accedere ad un incentivo diretto[4]. Inoltre, è agevolata la fruizione di queste agevolazioni da parte di chi installa impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell’amianto.
Tuttavia, le concrete modalità di implementazione non sono ancora state definite: esse sono demandate ad uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, che dovranno essere adottati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
L’intervento del Ministro della transizione ecologica risulta necessario anche con riferimento alle procedure autorizzative. Si prevede, innanzitutto, l’istituzione di una piattaforma unica digitale, realizzata e gestita dal GSE, per la presentazione delle istanze relative ai regimi di sostegno e per fornire assistenza durante l’intera procedura amministrativa. Inoltre, dovranno essere stabiliti principi e criteri omogenei per l’individuazione delle aree idonee e meno all’installazione di impianti a fonti rinnovabili da parte delle Regioni e delle Province autonome, che dovranno essere raccolte all’interno di un’ulteriore piattaforma digitale.
Per quanto riguarda la regolamentazione tecnica, interessante è la previsione per cui i progetti di costruzione di nuovi edifici e di ristrutturazione rilevante dovranno, pena il diniego del rilascio del titolo edilizio richiesto, prevedere l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per coprire almeno la quota del 60 per cento dei consumi totali di acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale ed estiva, incrementabile da parte di Regioni e Province autonome. Per gli edifici pubblici, invece, gli obblighi percentuali sono addirittura elevati al 65 per cento.
Un intero titolo del decreto è dedicato al tema dell’energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. I fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030 una quota almeno pari al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell’anno di riferimento. Tuttavia, ancora una volta, la realizzazione di questo obiettivo cruciale viene demandata all’emanazione di decreti da parte del Ministro della transizione ecologica, che dovranno fissare condizioni, criteri e modalità di attuazione.
Infine, risulta necessario analizzare le norme di coordinamento con le previsioni del PNRR: non solo vengono definite condizioni di cumulabilità applicabili nei casi in cui un soggetto presenti contemporaneamente istanza di accesso agli strumenti di incentivazione tariffaria stabilite dal decreto con le misure del Piano, ma si prevede, inoltre, che la verifica dei requisiti per l’ammissione alle due categorie di agevolazioni sia svolta dal GSE nell’ambito della stessa istruttoria. Anche queste disposizioni, però, per essere implementate, necessitano dell’intervento del Ministro della transizione ecologica, attraverso uno o più decreti che individuino i criteri specifici di coordinamento tra le diverse categorie di incentivi.
[1] L’adozione di misure ulteriori e maggiormente pregnanti in tema di fonti energetiche rinnovabili si è resa necessaria, in particolar modo, in seguito alla pubblicazione del sesto Rapporto sui mutamenti climatici da parte del Working Group 1 dell’Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC) nell’agosto scorso, il quale ha evidenziato che: negli ultimi anni le emissioni di gas serra sono costantemente incrementate, raggiungendo nel 2019 concentrazioni di 410 ppm per CO2 e 1866 ppb per il metano; la riduzione dei ghiacciai terrestri non ha precedenti negli ultimi 2000 anni; la temperatura media globale nel decennio 2011-2020 è stata di 1.09 °C superiore a quella del periodo 1850-1900; a causa dell’innalzamento delle temperature il livello medio del mare si è accresciuto di 20 cm fra il 1901 e il 2020, mentre l’acidificazione delle acque sta procedendo a una velocità mai vista in precedenza (A. Muratori, PNIEC, PNACC e PNRR di fronte al sesto Rapporto IPCC sui mutamenti climatici, in Ambiente e sviluppo, 2021, 8-9, 589).
[2] T. Ronchetti, M. Medugno, Decarbonizzazione e transizione energetica nel PNRR, in Ambiente e sviluppo, 2021, 10, 725.
[3] A. Muratori, op. cit., pag. cit.
[4] L’incentivo, riconosciuto per un periodo di 20 anni, è cumulabile con il Superbonus al 110%, nei limiti previsti dalla legge (M. Peppucci, Energia: decreto incentivo per l’autoconsumo e comunità energetiche da fonti rinnovabili, su ingenio.it).